IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,
recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate»  e,  in  particolare,  l'art.  3,
comma 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010  e  successive  modificazioni,   recante   «Disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni, e,
in particolare, l'art. 19 relativo alle competenze  del  Dipartimento
per le politiche della famiglia; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  ai  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
e, in particolare, l'art. 3 concernente «Riordino delle  funzioni  di
indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio  dei  ministri
in  materia   di   famiglia   adozioni,   infanzia   e   adolescenza,
disabilita'»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio
2020 con la quale e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022 dall'art. 1, comma  1,  del
decreto-legge   24   dicembre   2021,   n.   221,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11; 
  Visto il  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare, l'art. 12-bis con il quale e' stato istituito  un  fondo
per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la
continuita' di  erogazione  dell'assegno  di  mantenimento,  con  una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, presso il  Ministero
dell'economia e delle finanze  per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2021, 294/BIL con il  quale  e'
stato istituito il capitolo di spesa n. 531 denominato «Fondo  per  i
lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la  continuita'
dell'erogazione dell'assegno di mantenimento» ed e'  stata  stanziata
la somma pari ad euro 7.500.000,00 e il  successivo  decreto  del  20
dicembre 2021 503/BIL con il quale  il  medesimo  capitolo  e'  stato
incrementato di ulteriori euro 2.500.000,00; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.   215   recante
«Modifiche alla disciplina del fondo per la continuita' di erogazione
dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati» e, in
particolare, l'art. 9-bis il quale prevede  che  «L'art.  12-bis  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' sostituito dal seguente:  "Art.
12-bis (Istituzione di un fondo per genitori  lavoratori  separati  o
divorziati  al  fine  di  garantire  la  continuita'  di   erogazione
dell'assegno di mantenimento). 
  Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di  provvedere
al mantenimento  proprio  e  dei  figli  minori,  nonche'  dei  figli
maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi,  che  non  abbia
ricevuto  l'assegno   di   mantenimento   per   inadempienza   dovuta
all'incapacita' a provvedervi  del  genitore  o  del  coniuge  o  del
convivente che vi era tenuto  e  che  in  conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso  la  propria
attivita' lavorativa a decorrere dall'8 marzo  2020  per  una  durata
minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il
30 per cento rispetto a  quello  percepito  nel  2019,  e'  istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze per  il  successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per  l'anno
2022. 
  Con  le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  1   si   provvede
all'erogazione di una parte o dell'intero  assegno  di  mantenimento,
fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del  genitore
in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilita'
stabilite con il decreto di cui al comma 3. 
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e  la
famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze  e
della giustizia, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
verifica dei presupposti di cui al comma 1  e  per  l'erogazione  dei
contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche  ai  fini  del
rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo. 
  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari  a
10  milioni  di  euro  per  l'anno   2022,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'art.  1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190"»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2021 recante «Approvazione del bilancio di previsione  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  per  l'anno  2022  e  per  il
triennio  2022-2024»,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  -   Serie
generale - n. 10 del 14 gennaio 2022 - Suppl. ordinario n. 1; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Considerato, pertanto, che occorre procedere alla  definizione  dei
criteri  e  modalita'  per  la  verifica  dei   presupposti   e   per
l'erogazione dei contributi dell'assegno di mantenimento ai  genitori
separati o divorziati; 
  Sulla proposta del Ministro delle pari opportunita' e la  famiglia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il
Ministro della giustizia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Con il presente decreto sono definiti i criteri e  le  modalita'
per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei  contributi  a
valere sul fondo di cui all'art. 12-bis, comma 1,  del  decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69 come modificato dall'art. 9-bis del  decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215.