IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e, in particolare, l'art. 3, comma 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 19 relativo alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», e, in particolare, l'art. 3 concernente «Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia adozioni, infanzia e adolescenza, disabilita'»; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 12-bis con il quale e' stato istituito un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuita' di erogazione dell'assegno di mantenimento, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2021, 294/BIL con il quale e' stato istituito il capitolo di spesa n. 531 denominato «Fondo per i lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuita' dell'erogazione dell'assegno di mantenimento» ed e' stata stanziata la somma pari ad euro 7.500.000,00 e il successivo decreto del 20 dicembre 2021 503/BIL con il quale il medesimo capitolo e' stato incrementato di ulteriori euro 2.500.000,00; Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante «Modifiche alla disciplina del fondo per la continuita' di erogazione dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati» e, in particolare, l'art. 9-bis il quale prevede che «L'art. 12-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' sostituito dal seguente: "Art. 12-bis (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuita' di erogazione dell'assegno di mantenimento). Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonche' dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacita' a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attivita' lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilita' stabilite con il decreto di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalita' per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021 recante «Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2022 - Suppl. ordinario n. 1; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Considerato, pertanto, che occorre procedere alla definizione dei criteri e modalita' per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati; Sulla proposta del Ministro delle pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Con il presente decreto sono definiti i criteri e le modalita' per la verifica dei presupposti e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui all'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 come modificato dall'art. 9-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.